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Permesso di soggiorno

Permesso in rinnovo: si può tornare nelle Filippine e rientrare in Italia?

Con la sola ricevuta delle Poste si può partire e rientrare. Ma a tre condizioni precise, e una riguarda proprio gli scali del volo per Manila.

Redazione Bahay 7 min di lettura

In questo articolo
  1. 1. La ricevuta vale quanto il permesso
  2. 2. Ma la ricevuta ha una scadenza: nove mesi
  3. 3. Il diritto di uscire e di rientrare
  4. 4. Che cosa portare con sé
  5. 5. Il nodo vero: nessuno scalo in area Schengen
  6. 6. Dal 2009 si può rientrare da un altro aeroporto
  7. 7. Il primo rilascio è un’altra cosa
  8. 8. Prima di comprare il biglietto

Il permesso è scaduto, la domanda di rinnovo è stata presentata e in mano c’è solo la ricevuta gialla dell’ufficio postale. Nel frattempo c’è un funerale, un matrimonio, un genitore malato a Manila, a Cebu o a Iloilo. Si può partire? E soprattutto: si riesce a rientrare in Italia?

La risposta è sì e non è una concessione che dipende dall’umore di chi sta al controllo passaporti: è un diritto riconosciuto da una direttiva del Ministro dell’Interno e da una serie di circolari della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Ci sono però tre condizioni da rispettare e una in particolare viene sottovalutata quasi sempre: il percorso del volo.

1. La ricevuta vale quanto il permesso

Il punto di partenza è la Direttiva del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2006 (prot. 11050/M(8)), sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Dice che il ritardo degli uffici non intacca la legittimità del soggiorno né i diritti collegati, a tre condizioni:

  • che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso, oppure entro sessanta giorni dalla scadenza;
  • che la documentazione allegata sia completa;
  • che sia stata rilasciata la ricevuta che attesta la presentazione della richiesta.

In altre parole: chi ha la ricevuta continua a lavorare regolarmente, resta iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, mantiene l’iscrizione anagrafica, può comprare casa, accedere a finanziamenti, tutelarsi in giudizio. Gli effetti cessano solo se il rinnovo viene negato, revocato o annullato.

Una precisazione che serve più di quanto sembri: la circolare ministeriale del 7 dicembre 2006 ha chiarito che la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale ha la stessa identica valenza del vecchio modulo cartaceo che si ritirava in Questura. Non è un documento «minore» e chi te lo dice sbaglia.

2. Ma la ricevuta ha una scadenza: nove mesi

Fino a poco tempo fa la ricevuta non riportava nessun termine. Con la circolare n. 400/B/2024 il Ministero dell’Interno ha disposto che sul modello 22AO — la ricevuta che rilascia Poste Italiane — venga stampata anche la data di scadenza, generata in automatico dal sistema informatico del Ministero e non scritta a mano dall’operatore allo sportello.

La validità massima è di nove mesi dalla data di accettazione della domanda: chi consegna il kit il 1° aprile ha una ricevuta che scade il 1° gennaio dell’anno dopo. Dentro quel periodo la posizione è pienamente regolare. Il problema è che diverse Questure impiegano più di nove mesi a consegnare il permesso: in quel caso bisogna tornare allo sportello e farsi rilasciare una nuova attestazione che la pratica è ancora pendente.

Per il viaggio quel termine è decisivo. Prima di comprare il biglietto guarda la data stampata sulla ricevuta e confrontala con quella del ritorno. Partire con una ricevuta già scaduta, o che scadrà mentre sei a Manila, vuol dire restare senza nessuna garanzia di riammissione in Italia: resterebbe solo la strada del visto di reingresso alla rappresentanza diplomatica italiana nelle Filippine, che è lunga, incerta e costosa.

3. Il diritto di uscire e di rientrare

Il punto 2 della stessa direttiva del 2006 è esplicito: lo straniero che ha il permesso di soggiorno, anche scaduto, e la ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo può lasciare il territorio dello Stato e rientrarvi regolarmente, alle condizioni fissate dalle circolari della Pubblica Sicurezza. La stessa direttiva avverte però che restano ferme le limitazioni alla circolazione dentro l’area Schengen. È il punto critico: ci torniamo fra poco.

Il principio è stato ribadito con il telegramma del 16 giugno 2007 (nr. 400/C/2007/2468/P/14.201), diffuso proprio in vista dell’estate e dei rientri nei Paesi d’origine: chi soggiorna regolarmente e ha la sola ricevuta della domanda di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno può lasciare temporaneamente il territorio nazionale e rientrarvi.

4. Che cosa portare con sé

La circolare del 2007 elenca con precisione che cosa va esibito alla frontiera. Chi parte deve avere con sé, in ogni momento del viaggio:

  • il passaporto in corso di validità (o altro titolo di viaggio equipollente);
  • la ricevuta originale della presentazione della domanda di rinnovo;
  • il permesso di soggiorno in scadenza o già scaduto di cui si è chiesto il rinnovo.

La ricevuta va tenuta addosso, non in valigia: la circolare specifica che deve essere nella disponibilità della persona in ogni singolo istante. Conviene portare anche una copia stampata delle circolari, perché non tutto il personale di terra delle compagnie aeree le conosce.

5. Il nodo vero: nessuno scalo in area Schengen

Qui si concentra il rischio più serio per chi vola verso le Filippine. La ricevuta postale è un documento italiano: vale alle frontiere esterne italiane, non negli altri Paesi Schengen, che non sono tenuti a riconoscerla. Uscita e rientro devono quindi passare da una frontiera esterna italiana, senza transitare da altri Stati dell’area.

Tradotto in pratica, al momento di comprare il biglietto:

  • Vanno bene il volo diretto Roma–Manila, quando c’è, e i voli con scalo in un Paese fuori Schengen: Doha, Dubai, Abu Dhabi, Istanbul, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Seoul, Taipei.
  • Non vanno bene gli itinerari con scalo a Parigi, Amsterdam, Francoforte, Monaco, Madrid, Vienna, Helsinki, Zurigo o in qualunque altro aeroporto dell’area Schengen: il controllo di frontiera avverrebbe lì, dove la ricevuta non basta.

È un errore che costa caro: chi resta bloccato allo scalo rischia il respingimento verso il Paese di partenza, con il biglietto perso e senza garanzia di rientro in Italia.

6. Dal 2009 si può rientrare da un altro aeroporto

Fino al 2009 le direttive imponevano che uscita e rientro avvenissero dalla stessa frontiera esterna italiana e la regola creava problemi veri a chi perdeva una coincidenza. Il telegramma urgentissimo dell’11 marzo 2009 (nr. 400/A/2009/14.201) ha superato il vincolo: si può lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche da una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita. Si può quindi partire da Roma Fiumicino e rientrare, per esempio, a Milano Malpensa. Resta fermo che deve essere una frontiera italiana.

7. Il primo rilascio è un’altra cosa

Tutto quello scritto sopra riguarda il rinnovo. Chi aspetta il primo rilascio del permesso si trova in una posizione diversa e più rigida: le circolari ammettono uscita e reingresso solo per alcune tipologie (lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare), con l’obbligo di esibire anche il visto d’ingresso e, secondo le indicazioni originarie, di rientrare dallo stesso valico di frontiera. In questi casi la verifica preventiva all’Ufficio Immigrazione della Questura non è un consiglio: è indispensabile.

8. Prima di comprare il biglietto

  • Controlla che la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini: prima della scadenza o, al massimo, entro sessanta giorni.
  • Guarda l’itinerario scalo per scalo, non solo la destinazione finale.
  • Avvisa la compagnia aerea quando prenoti e porta le circolari stampate: il diniego d’imbarco per disinformazione del personale è il problema più frequente in assoluto.
  • Non prolungare troppo l’assenza. Più passa il tempo, più il viaggio diventa rischioso e sul fronte anagrafico la cancellazione per irreperibilità può scattare trascorso un anno dalla scadenza del permesso.
  • Controlla la data di scadenza stampata sulla ricevuta e verifica che copra tutto il viaggio, ritorno compreso. Se è scaduta o sta per scadere, passa in Questura prima di acquistare il biglietto.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto. Per le situazioni particolari — permessi di tipo speciale, ricevute molto datate, procedimenti in corso — rivolgiti all’Ufficio Immigrazione della Questura competente, a un patronato o a un legale specializzato.

Informazioni verificate il 12 set 2026.

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Di che cosa si tratta

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Fonti

  • Ministero dell'Interno — Direttiva del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2006, prot. 11050/M(8) — diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno 5 ago 2006
  • Ministero dell'Interno — Circolare n. 400/C/2006/401948/P/14.201 del 7 dicembre 2006 — valenza della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale 7 dic 2006
  • Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Telegramma n. 400/C/2007/2468/P/14.201 del 16 giugno 2007 — uscita e reingresso con la sola ricevuta 16 giu 2007
  • Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Telegramma urgentissimo n. 400/A/2009/14.201 dell'11 marzo 2009 — reingresso da frontiera esterna diversa 11 mar 2009
  • Ministero dell'Interno — Circolare n. 400/B/2024 — data di scadenza stampata sul modello 22AO e validità massima di nove mesi 1 gen 2024
  • Normattiva — D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione), artt. 2, 5 e 13 25 lug 1998

Questa scheda è informativa e non sostituisce un CAF, un patronato o un professionista. Le procedure cambiano: controlla sempre la data dell’ultima verifica e la fonte ufficiale.

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